AREA SINDACALE
SMARTWORKING:
DAL 1 LUGLIO OBBLIGATORIO L’ACCORDO INDIVIDUALE PER LAVORATORI E LAVORATRICI CHE SVOLGONO LAVORO AGILE
Il governo ha stabilito, nel nuovo decreto Covid-19, che le attuali regole sul lavoro agile resteranno in vigore anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria il 31 marzo – contrariamente a quanto era stato indicato.
La possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è dunque prorogata al 30 giugno 2022. La stessa disposizione è valida per lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Dal 1° luglio il datore di lavoro che vorrà attivare lo smart working dovrà predisporre un accordo individuale con il lavoratore, che vada a definire le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali in modalità agile.
Tale documento, tuttavia, secondo quanto previsto da un emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni ter, non dovrà essere più allegato alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito del Ministero del Lavoro. Infatti, l’emendamento prevedeunicamente la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delleprestazioni di lavoro in modalità agile, senza alcun allegato dell’accordo individuale. Detta semplificazione strutturale, sarà operativa solo dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del decreto Sostegni ter (prevista entro la fine di marzo) e l’emanazione di un decreto ministeriale con le modalità attuative semplificate.
Ma cosa deve essere indicato nell’accordo? Occorre individuare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa, nonché riportare informazioni riguardanti le ore di lavoro, la durata della pausa, la reperibilità del lavoratore durante la giornata di smart working, e il diritto alla disconnessione.
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