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LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE:
PROSSIMO ADEMPIMENTO
Il titolare effettivo è così individuato dall’art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007): “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.
Lo stesso decreto obbliga:
- le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese
- le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro.
Il successivo decreto attuativo (Decreto n. 55/2022) ha precisato che le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva, sono (anche se costituite in forma consortile):
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative.
Ad oggi, lo stato dell’arte dal punto di vista normativo è il seguente:
- Con il decreto del 12 aprile 2023 sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa occorrente per la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva.
- Il 28 giugno sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 il decreto ministeriale del 16 marzo 2023, che approva i modelli per il rilascio di certificati e delle copie relative alle informazioni sulla titolarità effettiva, e il decreto interministeriale del 20 aprile 2023 che approva gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio.
Per completare il quadro normativo e conoscere la data di avvio della prima campagna di comunicazione dei titolari effettivi deve essere ancora adottato un provvedimento direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
E’ possibile che tale provvedimento sia adottato a breve (in autunno) e dalla data che vi sarà individuata inizierà a decorrere un termine di 60 gg. per effettuare la prima comunicazione con invio telematico del modello di Comunicazione unica e dello specifico modello digitale TE.
Premesso che avremo modo di informarvi di ogni novità in materia e delle iniziative di formazione per effettuare l’adempimento, in questa sede preme sottolineare che la comunicazione del titolare effettivo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori).
NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. ‘distinta di accompagnamento’ ai fini della domiciliazione.
La Camera di Commercio, anche durante il periodo estivo, assicura il rilascio dei dispositivi digitali del sistema camerale presso varie sedi e con possibilità di fissare appuntamento in modo da evitare l’attesa.
Si invita ad andare sulla pagina https://tno.camcom.it/firma-digitale-cose-e-come-si-richiede del sito camerale per avere maggiori informazioni.
Fonte: Camera di Commercio Toscana Ovest