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IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

DOMANDE ENTRO IL 17 GENNAIO PER OTTENERE I CONTRIBUTI

Tempo agli sgoccioli per accedere agli incentivi per la produzione di biometano.
Le richieste di partecipazione alla quinta procedura competitiva, che ha un contingente di capacità produttiva pari a circa 134.729 Smc/h (standard metro cubo), devono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 17 gennaio 2025, per via telematica mediante l’applicazione informatica all’uopo predisposta dal GSE (https://areaclienti.gse.it/).
I benefici consistono in un contributo in conto capitale (calcolato in funzione delle spese ammissibili ed equivalente al massimo al 40% dell’investimento sostenuto), a valere sulle risorse del PNRR, e in una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano.
 

Quali progetti possono essere finanziati

Possono essere finanziati progetti:
- di nuova costruzione: impianto realizzato utilizzando componenti nuovi o integralmente rigenerati per tutte le opere e le apparecchiature necessarie alla produzione, il convogliamento, la depurazione, la raffinazione del biogas e l’immissione del biometano nella rete del gas naturale;
- di riconversione (revamping) di impianti esistenti: intervento su un impianto di produzione e utilizzazione di biogas per la produzione di energia elettrica, esistente al 27 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del D.M. 15 settembre 2022), che viene convertito alla produzione di biometano successivamente a tale data e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva. In particolare, possono essere esistenti (vale a dire hanno già operato precedentemente in un processo di produzione e utilizzazione di biogas) i componenti appartenenti alle sezioni di produzione, di convogliamento e di depurazione del biogas, mentre devono essere di nuova realizzazione i dispositivi di raffinazione mediante upgrading e i componenti appartenenti alla sezione di trasformazione e consegna del biometano. L’intervento di riconversione può dare luogo a “riconversione totale”, nel caso in cui tutto il biogas prodotto dall’impianto venga destinato alla produzione di biometano, o a “riconversione parziale”, nel caso in cui solo una quota parte del biogas prodotto sia destinato alla produzione di biometano.
 
Il biometano prodotto deve essere destinato al settore dei trasporti o ad altri usi.
 
Per l’accesso agli incentivi, gli impianti devono rispettare specifici limiti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG), ovvero:
riduzione di almeno il 65% delle emissioni di GHG per gli impianti di produzione di biometano destinato al settore dei trasporti;
riduzione di almeno l'80% delle emissioni di GHG per gli impianti di produzione di biometano destinato ad altri usi.
 
I lavori di realizzazione degli impianti non devono essere avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria (prevista per il 17 aprile 2025).

 

Tariffe di riferimento poste a base d’asta

I soggetti richiedenti in fase di partecipazione devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento posta a base d’asta. La diminuzione non può essere inferiore all’1%.
Tale valore, definito in funzione della tipologia di impianto e della capacità produttiva cumulata dello stesso, è pari a:
- 129,35 euro/MWh, per impianti agricoli di capacità produttiva pari o inferiore a 100 Smc/h;
- 123,73 euro/MWh, per impianti agricoli di capacità produttiva superiore a 100 Smc/h;
- 69,74 euro/MWh impianti alimentati da rifiuti organici (di qualsiasi capacità produttiva).

 

Quando sarà pubblicata la graduatoria

La graduatoria sarà formata dal GSE entro il 17 aprile 2025 sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti.
In caso di eventuale saturazione del contingente di capacità produttiva messo a disposizione, la graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:
1) maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento;
2) maggiore riduzione delle emissioni di GHG rispetto ai valori percentuali minimi previsti, pari al 65% per la destinazione nel settore dei trasporti e al 80% per gli altri usi;
3) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

 

Quando dovranno entrare in funzione gli impianti

Gli impianti agevolati dovranno entrare in esercizio:
- nel caso di impianti agricoli: entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- nel caso di impianti alimentati da rifiuti organici: entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.
 
Per entrambe le tipologie di impianto è possibile ritardare l'entrata in esercizio al massimo nove mesi.

 

Per tutti gli impianti, fermi restando i limiti sopra indicati, l’entrata in esercizio dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026; la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro tale data comporta inderogabilmente la decadenza del diritto di percepire il contributo in conto capitale.
 
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